Lo Statuto
Atto registrato a Caltagirone il 16 novembre 2009 al n° 4282 serie IT
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DENOMINAZIONE E SEDE
Articolo 1
E' costituita un'Associazione sportiva e culturale denominata "JUVENTUS CLUB RAMACCA ALESSANDRO DEL PIERO". L'Associazione ha sede in Ramacca via XXIV Maggio, 18.
SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 2
L'associazione "JUVENTUS CLUB RAMACCA ALESSANDRO DEL PIERO" è una libera associazione a tempo indeterminato, senza fini di lucro né diretto né indiretto, apolitica e apartitica. L'Associazione si propone la promozione e la diffusione della cultura, dello sport e dello spettacolo. L'Associazione precisamente si prefigge di promuovere l'aggregazione e l'associazione tra tifosi della Juventus F.C.
L'associazione, in particolare per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere attività sportive, sociali, culturali, ricreative e di solidarietà, organizzare manifestazioni sportive, mostre, congressi, fiere e relativi servizi, organizzare e gestire servizi per il tempo libero, coinvolgendo i giovani verso attività sportive, ludiche e sociali e organizzandone e curandone la formazione.
L'Associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione con Enti pubblici per l'istituzione e/o gestione di strutture, servizi, promozione di manifestazioni e progetti miranti alla diffusione della cultura e dello sport. L'Associazione inoltre potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalità previste nel presente articolo. Può altresì stabilire protocolli d'intesa con Università e scuole di ogni ordine e grado e con soggetti pubblici e potrà collaborare con soggetti privati per la promozione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dal presente statuto.
PATRIMONIO
Articolo 3
Il patrimonio è costituito:
- dalle quote associative;
- da eventuali redditi patrimoniali dell'Associazione;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e da ogni altro tipo di entrata.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve agli associati durante la vita dell'associazione.
ASSOCIATI
Articolo 4
Chiunque interessato alla realizzazione delle finalità previste dall'articolo 2), condividendone lo spirito e gli ideali, a domanda scritta, può chiedere di far parte dell'Associazione. L'Ammissione dì nuovi associati viene deliberata dal Consiglio di amministrazione a suo insindacabile
giudizio e la qualità di associato sì acquisisce dopo la delibera da parte di esso. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, a pagare le quote associative annuali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida ed espulsione.
Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione.
Articolo 5
Tutti gli associati partecipano all'Assemblea con diritto di discussione e dì voto, eleggono i membri del Consìglio di Amministrazione dell'Associazione e sono eleggibili alle relative cariche.
Articolo 6
La qualità di associato si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o per il mancato pagamento della quota annuale.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 7
Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Articolo 8
Organi dell'Associazione sono:
Gli associati sono convocati almeno una volta all'anno in Assemblea ordinaria e tutte le volte che occorrerà in Assemblea straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno 1/3 (un terzo) degli associati ne facciano domanda scritta. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, mediante avviso inviato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica con ricevuta dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri dell'associazione e con manifesto affisso nella sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. Gli avvisi e il manifesto dovranno contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e l'ordine dei lavori, il luogo, il giorno e 'ora della convocazione. Per potere partecipare alle riunioni dell'Assemblea, l'associato dovrà essere in regola con le quote associative o avere versato la quota per l'anno in corso, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa. L'assemblea può essere convocata nella sede dell'Associazione o anche altrove purché nel territorio del comune di Ramacca.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, almeno il giorno successivo, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. Ciascun associato ha diritto nell'Assemblea ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta; in ogni caso non si può rappresentare più di due associati.
Articolo 9
L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale e finanziaria, sulle modifiche da apportare allo statuto dell'Associazione, sull'adozione di un regolamento interno e su ogni altra proposta del Consiglio di Amministrazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 10
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica per il periodo di tre anni. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ove non abbia già provveduto l'Assemblea degli associati, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
In caso di vacatio per dimissioni, decadenza o decesso di membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell'Assemblea degli associati.
Articolo 11
Il Consìglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.
Il Consìglio è organo deliberante e ad esso è demandato in particolare di provvedere alla formazione del bilancio dì previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sulla attività svolta e determinare l'ammontare dei contributi degli associati e in particolare della quota associativa annuale.
Il Consiglio studia i problemi, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, predispone l'eventuale regolamento interno, assume gli eventuali impiegati dell'Associazione determinandone le attribuzioni e gli assegni, delìbera sulle lìti attive e passive, sull'ammissione ed esclusione degli associati, sui provvedimenti disciplinari, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea degli associati.
Articolo 12
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Consìglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi.
Gli avvisi di convocazione sono inviati a domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica con ricevuta dell'avvenuto ricevimento e devono contenere l’indicazione degli oggetti da trattarsi e l’ordine dei lavori.
Articolo 13
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre che sia presente almeno la metà dei suoi membri. L'assenza ingiustificata di un Consigliere per 2 (due) sedute consecutive, può comportare la decadenza su delibera del Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.
IL PRESIDENTE
Articolo 14
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell’associazione. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea degli associati, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell'Associazione.
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
IL VICE-PRESIDENTE
Articolo 15
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento accertato con dichiarazione scritta del Presidente, esercitandone le funzioni.
IL SEGRETARIO
Articolo 16
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica della tenuta e dell'aggiornamento del Libro degli associati e adempie tutte le mansioni di segreteria.
IL TESORIERE
Articolo 17
Il Tesoriere ottempera alle mansioni di cassa, tiene ed aggiorna i libri contabili e gestisce il patrimonio dell'Associazione.
MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Articolo 18
Qualsiasi modifica allo Statuto dovrà essere deliberata dall'assemblea degli associati, con il voto di almeno due terzi degli associati.
Articolo 19
Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. L'assemblea provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni legislative.
BILANCIO
Articolo 20
Gli esercizi finanziari sì chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 21
Articolo 21
Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizione del codice civile e delle leggi in materia.